News


Immediata esecutorietà della sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, relativamente alla parte di natura economica

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 28 agosto 2012, è tornato ad affermare quanto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione, ovvero l’immediata esecutorietà della parte della sentenza di divorzio che detta le condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili dello stesso.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza 28 agosto 2012, è tornato ad affermare quanto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione, ovvero l’immediata esecutorietà della parte della sentenza di divorzio che detta le condizioni economiche dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili dello stesso. L’art. 4, comma 14, L: 898/1970, infatti, testualmente dispone: “per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva”. Conseguenza immediata di ciò è che il precetto notificato da uno dei coniugi all’altro volto ad ottenere l’immediata corresponsione dell’assegno di mantenimento, è pienamente efficace, anche se la sentenza di divorzio non è ancora passata in giudicato e nonostante il coniuge onerato abbia impugnato la sentenza di primo grado.