Immediata esecutività dei provvedimenti in materia di mantenimento e affidamento della prole
In materia di esecutività dei provvedimenti indicati in epigrafe regnava una certa indeterminatezza, aggravata dalle lacune normative che non giustificavano una diversa disciplina processuale all’interno dello stesso campo, ovvero quello dei provvedimenti camerali.
In materia di esecutività dei provvedimenti indicati in epigrafe regnava una certa indeterminatezza, aggravata dalle lacune normative che non giustificavano una diversa disciplina processuale all’interno dello stesso campo, ovvero quello dei provvedimenti camerali.
La problematica è stata affrontata e risolta dalle SS. UU.della Cassazione, le quali, rilevato il contrasto giurisprudenziale, ha concluso, affermando che occorre guardare alla disciplina processuale contenuta negli artt. 4 e 9 L. 898/1970 come ad un procedimento speciale per la sua natura e per il suo oggetto, che non è da considerare interamente sottoposo alle norme dettate per i procedimenti camerali.
Le SS.UU.hanno, quindi, espresso il principio di diritto secondo cui, in materia di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità della corresponsione del mantenimento, a norma dell’art. 9, L. 898/1970, il decreto pronunciato dal Tribunale è immediatamente esecutivo.