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Irrilevanza di precedente accordo regolativo dei rapporti economici tra i coniugi a seguito di dichiarazione di addebito

La Cassazione, con sentenza n. 10718 del 08.05.2013, ha fissato il principio per cui la dichiarazione di addebito esclude sempre il diritto al mantenimento, anche se i coniugi avevano, precedentemente, stipulato un accordo regolativo dei loro rapporti economici.

La Cassazione, con sentenza n. 10718 del 08.05.2013, ha fissato il principio per cui la dichiarazione di addebito esclude sempre il diritto al mantenimento, anche se i coniugi avevano, precedentemente, stipulato un accordo regolativo dei loro rapporti economici.
Più precisamente, nel caso di specie, l’irrilevanza di tale accordo negoziale era dovuta al fatto che la stessa non avesse ad oggetto la predisposizione della misura dell’assegno di mantenimento in vista di una futura separazione. Peraltro, anche se tale contenuto fosse stato rilevato dalla Corte, la dichiarazione di addebito e le conseguenze patrimoniali ad essa riconducibili ex lege hanno indotto la Corte ad escludere radicalmente la vincolativitàè di tale accordo.