Limiti all’azionabilità del medesimo titolo esecutivo
Con la sentenza n. 8576 del 09.04.2013, la Corte di Cassazione ha posto un limite alla possibilità, riconosciuta dall’art. 483 c.p.c., di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo per il recupero del credito.
Con la sentenza n. 8576 del 09.04.2013, la Corte di Cassazione ha posto un limite alla possibilità, riconosciuta dall’art. 483 c.p.c., di azionare più volte il medesimo titolo esecutivo per il recupero del credito.
Mentre, infatti, l’art. 483 c.p.c. ammette la possibilità di ricorrere al medesimo titolo esecutivo per il completo soddisfacimento del credito vantato e ponendo l’unico limite del cumulo indebito di mezzi espropriativi, non consente, a parere della Corte, la frazionabilità della pretesa in capitale, accessori e spese, per il recupero dei quali si utilizzi il medesimo titolo.
Può, cioè, applicarsi al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento in più parti del credito, originariamente unitario, se ciò non risponda ad effettive esigenze di tutela del creditore e, anzi, determini un aggravio per il debitore.