News


Nullità della notifica effettuata solo nelle mani del portinaio

La CTP-Roma, con sentenza n. 231/51/13 del 17.05.2013, ha ribadito la portata applicativa dell’art. 6 della L. 212/2000-Statuto del Contribuente, che detta il principio dell’effettiva conoscenza dell’atto tributario da parte del contribuente.

La CTP-Roma, con sentenza n. 231/51/13 del 17.05.2013, ha ribadito la portata applicativa dell’art. 6 della L. 212/2000-Statuto del Contribuente, che detta il principio dell’effettiva conoscenza dell’atto tributario da parte del contribuente.
In particolar modo, la Commissione ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento consegnata dall’Ente della riscossione al solo portinaio, senza dare avviso, mediante raccomandata a/r al contribuente, dell’avvenuta notificazione.
La procedura di notificazione, quindi, non si conclude con la consegna dell’atto al soggetto ricevente, diverso dal contribuente, ma necessita di un successivo avviso che il notificatore deve indirizzare al contribuente.