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Sono nulli gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I, 14.6.2000, n. 8109, ha confermato il proprio orientamento secondo cui “gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio”. Questi accordi, tuttavia, sono validi se con essi i coniugi abbiano inteso porre fine ad alcune controversie patrimoniali insorte tra loro, purché non vi sia riferimento “al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi conseguenti all’eventuale pronuncia di divorzio”.

La Suprema Corte ribadisce, con la pronuncia in esame, il principio della nullità degli accordi coniugali diretti a determinare, in sede di separazione, il regime giuridico del futuro eventuale divorzio. Nonostante ad una prima lettura la sentenza citata avesse fatto ben sperare i promotori della validità di tali accordi, ad un più attento esame della parte motiva, la decisione della Corte ancora una volta ripropone il suo orientamento, teso a negare ogni validità agli accordi in vista del divorzio. Secondo tale orientamento detti accordi, con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime patrimoniale di un futuro ed eventuale divorzio sarebbero, in astratto, invalidi per illiceità della causa. Nulli perché contrasterebbero con il principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale espresso dall’art. 160 c.c.. Tale principio, criticato da più parti, trova ancora secondo la Corte “ragione di esistere” per un duplice ordine di motivi: in primo luogo per il carattere indisponibile dell’assegno di divorzio; in secondo luogo perché tali accordi finiscono inevitabilmente per condizionare il comportamento delle parti nel giudizio, non soltanto con riferimento ai profili economici preconcordati, ma anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare.