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Condizioni in cui il locatore può legittimamente rifiutare la consegna dell’immobile

Con la sentenza n. 12977 del 24.05.2013, la Corte di Cassazione ha delimitato i confini del legittimo rifiuto, da parte del locatore, alla riconsegna dell’immobile offerta dal conduttore.

Con la sentenza n. 12977 del 24.05.2013, la Corte di Cassazione ha delimitato i confini del legittimo rifiuto, da parte del locatore, alla riconsegna dell’immobile offerta dal conduttore.
In particolare, la Corte afferma che occorre avere riguardo allo stato in cui si trova l’immobile.
Se la cosa locata risulta deteriorata in quanto il conduttore non ha adempiuto all’obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, il rifiuto di ricevere la cosa è illegittimo. Ciò, in quanto l’esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello stato dei locali non implica un’attività gravosa per il locatore, rientrando, quindi, nel suo dovere di ordinaria diligenza cui è tenuto per non aggravare il danno. Egli, però, avrà diritto al risarcimento dei danni per inosservanza del dettato dell’art. 1590 c.c..
Qualora, invece, il conduttore abbia effettuato trasformazioni e/o innovazioni che richiedano un’attività straordinaria e gravosa, il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata.