Limiti dell’accertamento fiscale ai locali riconducibili al contribuente
Con la sentenza n. 4140/2013, la Corte di Cassazione ha fissato un principio di diritto garantista, a favore del contribuente soggetto passivo di indagini tributarie.
Con la sentenza n. 4140/2013, la Corte di Cassazione ha fissato un principio di diritto garantista, a favore del contribuente soggetto passivo di indagini tributarie.
Più precisamente, la Corte ha interpretato il disposto dell’art. 52, L. 633/1973, affermando che l’esistenza di porte di comunicazione tra i locali aziendali e quelli dell’abitazione del contribuente, non legittima i verificatori ad estendere le indagini anche ai luoghi di abitazione, quando il Pubblico Ministero ha autorizzato unicamente l’accesso ai locali aziendali.
Conseguentemente, le risultanze delle indagini condotte in violazione di detto principio devono ritenersi affette da un vizio procedimentale tale da rendere invalido l’avviso di accertamento conseguente alle stesse.