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Relazione platonica ed addebitabilità della separazione?

Con la sentenza n. 8929/2013 la Corte di Cassazione ribalta la decisione di giudici del merito che avevano dichiarato la separazione di una coppia, addebitando la stessa alla moglie, colpevole, a detta dei giudici, di aver intrattenuto una relazione con altro uomo, fatta da scambi di messaggi ed email, senza però mai essere sfociata in rapporti intimi.

Con la sentenza n. 8929/2013 la Corte di Cassazione ribalta la decisione di giudici del merito che avevano dichiarato la separazione di una coppia, addebitando la stessa alla moglie, colpevole, a detta dei giudici, di aver intrattenuto una relazione con altro uomo, fatta da scambi di messaggi ed email, senza però mai essere sfociata in rapporti intimi.
La Corte, invece, giudica tale addebito illegittimo, sia perché la relazione platonica non era corrisposta, sia perché la stessa non si era esplicata in termini tali da recare offesa alla dignità e all’onore del marito, sia perché una relazione di scambio interpersonale” non è idonea a destare sospetto di infedeltà coniugale.
In tale modo, la Corte ribalta l’orientamento formatosi sino a quel momento, che aveva riconosciuto l’addebitabilità ogni qual volta si fosse accertato un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tra cui, non solo la dedizione fisica, ma anche spirituale.