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Debiti della società cancellata: si agisce nei confronti dei soci

Con ben tre sentenze gemelle, la n. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono quali sono gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.

Con ben tre sentenze gemelle, la n. 6070, 6071 e 6072 del 12.03.2013, le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono quali sono gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
In particolare, per quanto riguarda il profilo sostanziale, il richiamo va all’art. 2495, secondo comma, c.c., in forza del quale i crediti vantati nei confronti della società cancellata possono essere pretesi dai soci della stessa.
Ciò, in quanto la cancellazione non produce alcun effetto estintivo dei debiti, che, anzi, si trasferiscono in capo ai soci in virtù di un meccanismo successorio del tutto analogo a quello che riguarda il de cuius e l’erede.
Vero è, tuttavia, che l’azione di recupero del credito nei confronti dei soci ha valore solo laddove questi abbiano partecipato all’attivo residuo della società, in forza del bilancio finale di liquidazione.
Contrariamente, l’azione di recupero si caratterizzerebbe per una carenza di interesse ad agire, posto che l’assenza di attivo da dividere fra i soci evidenzierebbe un’incapienza del patrimonio sociale.