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Natura giuridica del contratto di catering

Questa forma di approvvigionamento di cibi e bevande, pronti per essere consumati, consiste in una figura contrattuale atipica, espressione di quell’autonomia contrattuale codificata all’art. 1322, secondo comma, c.c., dedicato alla disciplina dei contratti c.d. atipici o innominati.

Questa forma di approvvigionamento di cibi e bevande, pronti per essere consumati, consiste in una figura contrattuale atipica, espressione di quell’autonomia contrattuale codificata all’art. 1322, secondo comma, c.c., dedicato alla disciplina dei contratti c.d. atipici o innominati.
In quanto atipico, questo contratto non integra uno specifico schema contrattuale, ma racchiude in sé elementi propri di altri contratti, tipici, ovvero, del contratto di appalto di servizi e di somministrazione di beni.
In particolare, quando il caterer si impegna alla fornitura di prestazioni periodiche, verso il corrispettivo di denaro, deve essere assimilato al contratto di somministrazione; nel caso in cui, invece, oltre alla somministrazione, la società si impegna anche a gestire i locali, provvedendo alle fasi di allestimento, confezionamento pasti, distribuzione, pulizia e riordino, il contratto rientra nella figura dell’appalto di servizi.
Qualora si configuri una responsabilità del caterer, occorre distinguere: nei confronti del cliente, si parlerà di responsabilità contrattuale da inadempimento, nei confronti del consumatore finale, di responsabilità extracontrattuale.