Bullismo, culpa in vigilando e risarcimento delle lesioni patite a scuola da un minore
Interessante la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, n. 8081/2013, con la quale si individua il dato normativo di riferimento per ammettere il risarcimento dei danni subiti da un minore a causa di atti di bullismo mossi ai sui danni.
Interessante la pronuncia emessa dal Tribunale di Milano, n. 8081/2013, con la quale si individua il dato normativo di riferimento per ammettere il risarcimento dei danni subiti da un minore a causa di atti di bullismo mossi ai sui danni.
I Giudici di merito, più precisamente, hanno affermato che non è affatto sufficiente il mero “vigilare sul comportamento” di una moltitudine di ragazzi, al fine di evitare atti di violenza, in quanto una responsabilità diretta per gli operatori scolastici deriva dal dettato dell’art. 2048, comma 2, c.c., in forza del quale: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Per andare esenti da responsabilità è, quindi, necessario dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure necessarie ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.