Legittimo il proteso del traente che ha ordinato alla Banca di non pagare
In materia di emissione di assegni, il cliente è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla propria Banca e, conseguentemente, deve accettare l’eventuale protesto seguito all’ordine di non pagare, dopo aver emesso il titolo.
In materia di emissione di assegni, il cliente è l’unico a rispondere degli ordini da lui stesso impartiti alla propria Banca e, conseguentemente, deve accettare l’eventuale protesto seguito all’ordine di non pagare, dopo aver emesso il titolo.
Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23077/2013, in accoglimento del ricorso presentato dall’Istituto di Credito.
“Il traente che, dopo aver emesso il titolo, ordina alla Banca di non pagare, si assume il rischio del protesto e, in caso di revoca della provvista o di estinzione anticipata del conto, della sanzione amministrativa di cui alla L. 386/1990.