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Mobbing: danno alla salute e danno alla professionalità non sono necessariamente cumulabili

Con la sentenza n. 172/2014, la Corte di Cassazione, investita di una controversia tra il Comune di Roma e una sua dipendente, rigetta il ricorso incidentale del primo, dichiarando illegittimi i provvedimenti disciplinari ed i trasferimenti decisi dal Comune, ed accoglie solo parzialmente le ragioni della dipendente.

Con la sentenza n. 172/2014, la Corte di Cassazione, investita di una controversia tra il Comune di Roma e una sua dipendente, rigetta il ricorso incidentale del primo, dichiarando illegittimi i provvedimenti disciplinari ed i trasferimenti decisi dal Comune, ed accoglie solo parzialmente le ragioni della dipendente.
Più precisamente, la Corte ha affermato che non è illogico il riconoscimento del danno biologico e il disconoscimento del danno professionale, posta la radicale differenza di tali voci di danno. La prima, infatti, si riferisce ad una lesione del fisico del lavoratore, l’altra alla sua professionalità, alla sua capacità lavorativa. Il danno alla professionalità, peraltro, non può essere considerato in re ipsa, quale conseguenza automatica del demansionamento. È, invece, onere del lavoratore provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione in carriera.