Fallibile la società che si è trasferita all’estero
Con la sentenza n. 1508/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ...
Con la sentenza n. 1508/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale:
in capo alla società trasferita all’estero permane la “continuità giuridica”, anche in caso d trasferimento fittizio e di modifica della denominazione sociale. Questa, a detta dei Giudici, non include un mutamento dell’identità della società;
la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano, quale conseguenza del trasferimento all’estero della società, non fa decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 10, comma 1, L.F.. Tale norma, infatti, si applica solo nei casi di cancellazione avvenuta in seguito di cessazione dell’attività.
Nel caso, pertanto, in cui la cancellazione è avvenuta per dichiarato trasferimento della società all’estero la società continua ad esistere, indipendentemente dal carattere fittizio.