Res iudicata facit de albo nigrum. E non solo.
Un cittadino tunisino, non sappiamo se residenteo no nella UE (ma verosimilmente residente), viene fermato in Italia alla guida di un’autovettura di proprietà di un suo connazionale non residente nella UE e precedentemente esportata verso la Tunisia. La vettura, quindi, era in posizione doganale “non comunitaria”. L’Agenzia delle Dogane di Genova, ritenute non sussistenti le condizioni per ammettere alla franchigia il conducente, sequestrava la vettura e denunciava il malcapitato per il reato di contrabbando.
La contestazione verteva sulla corretta applicazione della Convenzione di New York del 4 giugno 1954 in materia ditemporanea importazione di veicoli ad uso privato.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 292, Testo Unico Leggi Doganali (TULD), infatti, risponde di contrabbando chiunque utilizzi nel territorio dello Stato un autoveicolo “quando manchino o siano venute a cessare” le condizioni indicate nella predetta convenzione.
L’indagato proponeva istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP; ma la Sezione per il Riesame del Tribunale di Genova rigettava l’istanza.
Dal fatto che il conducentedetenesse il veicolo senza istruzioni del proprietario e addirittura senza la presenza di questo, il Tribunale aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni previste nella Convenzione di NY per l’utilizzo in franchigiadel veicolo. Secondo la Convenzionedi NY, i soggetti non residenti nel Paese in cui circola il veicolo immatricolato in un altro Paese aderente alla Convenzione possono utilizzarlo per un periodo non superiore a sei mesi, anche non continuativo, dopodiché il veicolo deve essere importato ed il regime di franchigia viene a cessare.
Per i soggetti residenti, invece, i paesi aderenti alla Convenzione possano tollerare eccezionalmente l’utilizzo del veicolo, senza la presenza del proprietario ma su autorizzazionedi questo; detto questo, tuttaviala Convenzione tuttavia non spiega con quali formalitàsi debba dare questa autorizzazione. Con sentenza n. 2224, del 19 novembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016, la Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di riesame. Nonostantele doglianze della ricorrente, la Suprema Corte ribadisceche nel caso di specie, per i veicoli ad uso privato o commerciale, si rende applicabile non solo la Convenzione di NY, ma anchel’art.719 del Codice doganale comunitario1.
Secondo questa norma, piuttosto complessa, il soggetto non residente, il coniuge,i suoi ascendenti e i discendenti diretti possono utilizzare il veicolo entro il termine di sei mesialle medesime condizioni previste nella Convenzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 719 cit. isoggetti residenti possono farlo solo se utilizzano occasionalmente il veicolo e “agendo per conto e secondo istruzioni del titolare del regime [cioè del proprietario, n.d.r.] che si trova” nel territorio doganale della UE. Dal fatto che il conducente fosse stato trovato sprovvisto di delega e in assenza del proprietario, Agenzia delle Dogane, GIP e Tribunale di Genova avevanodedotto l’insussistenza delle condizioni previste dalle norme sopra indicate.
Questa interpretazione è stata confermata dalla Suprema Corte, secondo cui la norma di cui all’art. 719 (Reg. CEE 2913/92) non confligge, bensì integra la disciplina della Convenzione di New York del 1954. Tutto bene. Al commentatore non resta ora che soffermarsi su un piccolo dettaglio: il fatto è stato commesso nel luglio del 2015. L’art. 719 del Codice doganale, norma sulla base dellaquale tuttii giudici che si sono occupati del caso hanno ritenuto sussistere ilfumus delreato di contrabbando, non esiste. E’stato abrogato dal Reg. CEE 993/2001(cfr. art. 277-bis, n. 28, reg. cit.). All’epoca delfattoera in vigore, da circa 15 anni,il regime introdotto da quest’ultimo regolamento che ha novellato gli articoli da 558 a 562delle Disposizioni di applicazione del Codice doganale. Le modifiche sono in vigoredal 4 giugno 2001.
Nelle nuove norme sono scomparsi i riferimenti ai familiari, alla necessità di agire “per conto”, ai gradi di parentelae sono state semplificate alcune condizioniche legittimano il conducente alla detenzione del mezzo entro il limite temporale di sei mesi dalla prima introduzione nella UE.Allo stesso limite temporale soggiace ilconducentenon residente e, in questo caso,non si parla di delega nédi presenza contestuale del proprietario.
Anche la Convenzione di NY ci ha lasciatoda tempo: è stata abrogata e sostituita dall’Annesso C alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990che trova attuazione nell’Unione europea negli artt. da 558 a 562, delle Disp. appl. del codice doganale,nel nuovo testo introdotto nel 2001. Forse l’utilizzo di un banale codice doganaleaggiornato, inteso nel senso di fonte materiale, avrebbe potuto condurre i giudici ad adottare una diversa decisione. Non lo sapremo mai. Ecco un caso in cui Res iudicatanon solo facit de albo nigrum, ma addirittura fa resuscitare il caro estinto. Con buona pace dell’indagato e del proprietario del veicolo sequestrato.
Piero Bellante – Avvocato in Verona