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Declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Stato di adottabilità dei minori – Presupposti - Inammissibilità del Ricorso.

Cass. civ., I, ord. 18.01.2021 (dep. 17.2.2021), n. 4220

La Corte d’appello di Catanzaro dichiarava lo stato di adottabilità di un minore in conseguenza della precedente declaratoria di decadenza dalla responsabilità dei genitori; contro tale sentenza ricorreva per Cassazione la madre dei minori. La Corte di Cassazione ribadisce il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, senz’altro da ritenersi il luogo più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico; ciò premesso, laddove le insufficienze del nucleo familiare siano tali da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, né siano presenti risorse adeguate nelle famiglie di origine, la Corte ritiene non sia ravvisabile altra via se non l’adottabilità del minore.

Nella fattispecie in esame nel corso del giudizio di merito era emersa «l’incapacità di entrambi i genitori di prendersi cura dei minori», già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, nonché «la comprovata impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali»; era altresì emersa l’inadeguatezza delle famiglie d’origine a sopperire all’inadeguatezza dei genitori, rispetto alla quale anche il supporto dei servizi territoriali non aveva sortito alcun effetto positivo. Secondo la Corte, la situazione di abbandono attuale ed irreversibile dei minori giustifica la declaratoria di adottabilità dei medesimi. Il provvedimento appare del tutto in linea con la migliore dottrina, che individua il cuore della disciplina dell’adozione nel diritto del minore ad avere una famiglia che sia tale da assicurargli affetto, sicurezza e relazioni interpersonali; tale diritto il minore deve poter veder garantito in primo luogo nella propria famiglia; laddove ciò non sia possibile, in una nuova famiglia (quella adottiva) che possa rispondere al suo interesse sotto il profilo morale e materiale.

In un momento storico in cui si tende ad invocare il diritto alla genitorialità per tutti è il caso di porre in evidenza quanto, al centro di tutto, debba porsi il diritto del minore ad una famiglia che sia tale da garantire il suo pieno ed armonico sviluppo psicofisico e a soddisfare le sue esigenze.

Il legislatore nazionale (legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) ) e le convenzioni europee, prima tra tutte la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stipilata il 20.9.1989, ma anche la Convenzione di Strasburgo stipulata il 25.1.1996 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impongono una rigorosa verifica delle capacità dei genitori del minore; capacità attuale ma anche in prospettiva perché, laddove l’inadeguatezza fosse solo momentanea, vi sono supporti e risorse che devono essere messi al servizio e a supporto della famiglia in difficoltà, dovendo e potendo il giudice ricorrere alla stato di adottabilità solo nel caso in cui la famiglia d’origine risulti essere inadeguata, nonostante questa rete di supporto.

Anche la giurisprudenza ribadisce che il giudice, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione da parte dei genitori di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., n. 14436/2017).

Il giudice deve quindi tentare prioritariamente un intervento di sostegno volto a rimuovere situazioni di difficoltà o di disagio familiare;  la dichiarazione dello stato di adottabilità può dirsi legittima solo quando tale tentativo non abbia avuto effetto positivo e le situazioni di difficoltà e carenza permangano, così da prevedere come impossibile un recupero delle capacità genitoriali in un tempo compatibile con le esigenze e le necessità del minore di vivere in un contesto familiare stabile ed adeguato.

Si impone quindi non soltanto una verifica della situazione attuale, ma anche una valutazione prognostica sulle possibilità che i genitori possano recuperare capacità e competenze in un arco temporale che rispetti e non sia d’ostacolo alle esigenze di crescita morale e materiale del minore.

Maria Rita La Lumia - Avvocato in Verona
19 marzo 2021