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Prevalgono le esigenze di servizio sulle esigenze familiari dell’impiegato dello Stato trasferito

Secondo T.A.R. Toscana, Sez. I, 18.6.1999, n. 497, “l’Amministrazione, nel disporre un trasferimento d’ufficio […], al fine di soddisfare esigenze di servizio, deve valutare la posizione personale e familiare del dipendente coinvolto nel trasferimento; tuttavia, così come affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Veneto 4 giugno 1987 n. 599), tali esigenze personali e familiari non possono comunque prevalere sulle esigenze di servizio.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, “una volta proceduto alla rideterminazione delle piante organiche dei propri uffici, ha dovuto necessariamente provvedere al conseguente trasferimento del personale interessato, al fine di realizzare l’interesse pubblico”. Tale interesse “doveva, quindi, ritenersi prevalente e destinato ad incidere anche negativamente sulle situazioni soggettive dei singoli dipendenti”.