Decadenza dall’ufficio di componente della commissione tributaria regionale del commercialista che svolga attività di economista di impresa e/o di consulenza fiscale
Secondo T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 212, “nell’accertare l’esistenza della situazione di incompatibilità, non assume valore determinante la forma giuridica con cui l’attività professionale viene svolta. Conta, invece, se, in concreto, tra la stessa attività professionale, e la funzione di giudice tributario, si possa realizzare un’interferenza tale da poter pregiudicare l’imparzialità del soggetto interessato”.
Il professionista aveva dichiarato di svolgere attività di revisore contabile, curatore fallimentare ed economista di azienda in seno ad uno studio associato di dottori commercialisti e di svolgere attività di consulenza tributaria di tipo occasionale e sporadico, “concedendo pareri anche gratuiti, in evenienze non professionali o connaturate a eventi eccezionali e non ricorrenti”. Queste dichiarazioni non sono state ritenute determinanti dal Consiglio di presidenza per la giustizia tributaria, che aveva ritenuto sussistere una situazione di incompatibilità con l’incarico di componente della commissione tributaria ed aveva dichiarato la decadenza del professionista dall’incarico. Il T.A.R. Veneto conferma tale valutazione, ritenendo che “anche per l’economista di impresa” si verifichi quell’interferenza tra l’attività libero professionale e quella di giudice tributario”, non consentita dalla legge.