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Intervento chirurgico senza consenso del paziente ed omicidio preterintenzionale o lesioni

Secondo il Tribunale di Palermo, Ufficio del G.i.p., (Ordinanza 31.1.2000), non sono ravvisabili i reati di omicidio preterintenzionale, o di lesioni personali, (artt. 584 e 582 c.p.) nel comportamento del chirurgo che sottoponga il paziente ad intervento chirurgico in assenza del consenso (fuori dai casi di stato di necessità), se l’intervento è stato condotto e portato a termine secondo le regole dell’arte. L’ordinanza si pone in aperto contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato e contrario.

Si segnala l’ordinanza, che si pone in assolutamente in contrasto con l’indirizzo contrario espresso da molti anni da parte della Corte Suprema di Cassazione. L’ordinanza del G.i.p. rileva che l’impegno del medico “deve essere quello di adoperarsi per la guarigione del paziente e, laddove questa non sia possibile, per far sopravvivere l’ammalato nelle condizioni esistenziali meno disagevoli, attenuandone le sofferenze e prolungandone la vita il più a lungo possibile”. Secondo detta ordinanza, “allorché il sanitario abbia agito senza che sia possibile muovergli alcun rimprovero, non potrà certo addebitarglisi la penale responsabilità per il grave delitto di omicidio preterintenzionale, sol perché l’atto operatorio, sia pure ad esito letale per il paziente, sia stato posto in essere in assenza di consenso o di consenso validamente prestato”. L’ordinanza è destinata a riaprire la discussione su un tema delicatissimo, qual è quello tra etica professionale e diritto.